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Reverse Charge: modificati alcuni aspetti della disciplina IVA

lentepubblica.it • 7 Marzo 2016

reverse chargeModificati alcuni aspetti della disciplina Iva: il legislatore italiano, con il decreto legislativo 24/2016, aggiorna l’articolo 17 del Dpr 633/72 secondo le indicazioni della Comunità europea e, recependo le direttive comunitarie per il mercato interno, rivede i casi per cui prevedere l’inversione contabile e introduce il meccanismo di reazione rapida contro le frodi (quick reaction mechanism). Questo in sintesi il contenuto del decreto 24/2016, di attuazione delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013.

 

La rubrica relativa al Debitore d’imposta (denominazione introdotta con il presente decreto in sostituzione di quella più generica utilizzata in precedenza: “Soggetti passivi”) infatti, entra nel dettaglio e definisce anche le specifiche applicazioni della disposizione. Nella nuova versione le merceologie interessate dal reverse charge sono stati un pò modificate:

 

 

  • ai telefoni cellulari, non più inclusi invece i loro componenti e accessori
  • alle cessioni di pc e dei loro componenti ed accessori, ma non solo, in questo caso infatti la disciplina, recependo l’evoluzione informatica, indica un ampliamento anche alle cessioni di console da gioco, tablet, laptop, nonché ai trasferimenti di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale
  • non più alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere
  • non più alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attivita’ 47.11.1), supermercati (codice attivita’ 47.11.2) e discount alimentari (codice attivita’ 47.11.3).

 

 

Inoltre si stabilisce che il ministero dell’Economia e delle Finanze individuerà, con propri decreti, ulteriori operazioni economiche, transazioni o fornitura di servizi da assoggettare al regime dell’inversione contabile, qualora la loro tipologia lasci trasparire il rischio di frodi, mettendo in atto il meccanismo di reazione rapida.

 

I tempi 

 

Il contenuto dell’articolo 17, così modificato, entra in vigore a partire da 60 giorni da ieri. L’applicazione dell’inversione contabile così come definita dal decreto resta valida fino al 31 dicembre 2018 per i casi citati nel sesto comma dell’articolo 1 del decreto legislativo, vale a dire: per le cessioni di telefoni cellulari, di console, tablet, pc e microprocessori, per i trasferimenti di quote di emissione di gas a effetto serra e certificati relativi al gas e all’energia elettrica.

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Rosa Colucci
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